Approcci sessuali e messaggi hard dopo la seduta di coppia: sospeso psicologo toscano

Due uomini escono da una seduta di terapia di coppia e, pochi minuti dopo, aprono Grindr. Tra i profili presenti nelle vicinanze ne compare uno anonimo, localizzato a circa cento metri di distanza. Inizia così uno scambio di messaggi che, nel giro di poco, passa dai convenevoli a contenuti di carattere sessuale. Quando viene proposta un’occasione per incontrarsi, i due chiedono dove. La risposta è spiazzante: «Nel mio studio».

È da questo episodio che prende avvio il procedimento disciplinare nei confronti di uno psicologo toscano, conclusosi con la conferma da parte del Tribunale di Firenze della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi.

I fatti risalgono al 21 ottobre 2024. Secondo quanto emerge dalla sentenza, il paziente e il suo compagno avevano appena lasciato lo studio milanese del professionista quando hanno iniziato a conversare sull’app con un utente privo di fotografia. Nel corso della chat, i riferimenti sessuali si fanno sempre più espliciti. A un certo punto l’interlocutore lascia intendere di conoscere entrambi, cita la brevissima distanza che li separa e propone un incontro.

Con il passare dei messaggi, la coppia arriva a sospettare che dietro quel profilo possa nascondersi proprio il terapeuta. Il giorno seguente il compagno del paziente lo contatta telefonicamente, fingendo di voler accettare la proposta ricevuta. Da quella telefonata nascerà poi la segnalazione all’Ordine degli Psicologi della Toscana.

L’Ordine ha ritenuto che il comportamento del professionista avesse oltrepassato i limiti imposti dal rapporto terapeutico, ravvisando una violazione dei doveri deontologici e disponendo la sospensione per sei mesi.

Lo psicologo ha impugnato il provvedimento sostenendo che non vi fosse stato alcun rapporto sessuale e definendo l’accaduto una leggerezza, oltre a dichiararsi vittima di una sorta di provocazione orchestrata dalla coppia. Argomentazioni che non hanno trovato accoglimento.

Nelle motivazioni, il Tribunale osserva che la violazione deontologica non presuppone l’effettiva consumazione di un rapporto: è sufficiente il tentativo di instaurare una relazione a sfondo sessuale con persone coinvolte nel percorso terapeutico. I giudici evidenziano inoltre che, una volta compresa l’identità degli interlocutori, il professionista avrebbe dovuto interrompere immediatamente ogni contatto. Per questo il ricorso è stato respinto, con conferma della sospensione semestrale e condanna al pagamento delle spese di giudizio.

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