“Da quasi dieci anni asseriamo alla necessità di un censimento del patrimonio immobiliare pubblico e privato in stato di abbandono, necessario al suo riutilizzo per colmare le problematiche dell’emergenza abitativa. In questi giorni, le notizie che arrivano dal Viminale, in merito alla circolare inviata ai prefetti in merito di occupazioni arbitrarie di immobili, ci danno ragione su tutti i fronti, nello specifico partiamo dal decreto Minniti e nello specifico dall’art. 11 : Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito in legge dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48. Decreto Sicurezza “Minniti” Art. 11 Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili
- Il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all’esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.
- Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l’impiego della Forza pubblica per l’esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, (ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale), tengono conto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l’incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che (devono essere in ogni caso garantiti) agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.
- L’eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell’atto con il quale sono state emanate le disposizioni di cui al comma 1, può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell’obbligo per l’amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell’immobile.
( 3-bis. All’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie»).
Sulla base di tale mappatura, dice sempre la circolare, verrà proposto un piano per l’effettivo utilizzo e riuso a fini abitativi.
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