Dopo più di due mesi dalla sentenza dello scorso 25 giugno, sono state depositate le motivazioni delle condanne date agli imputati per l’incidente ferroviario del 29 giugno 2009 di Viareggio nel quale persero la vita 32 persone.
Sentenza dove i giudici di Cassazione avevano confermato le condanne e dove si legge che “Tutti gli imputati, ciascuno con un diverso apporto causale e ciascuno con un diverso grado della colpa, hanno contribuito alla verificazione di eventi di eccezionale gravità” sottolineando, nelle motivazioni, che è stata valorizzata “non già la gravità delle singole condotte, bensì la ‘straordinaria gravità’ delle conseguenze derivate da quelle condotte”.
I giudici hanno poi citato nella sentenza il primo processo di appello, puntualizzando che, al contempo, gli imputati abbiano “compiuto scelte imprudenti, limitando o escludendo investimenti in un settore caratterizzato da una particolare pericolosità, pur essendo consapevoli, data la loro esperienza e competenza, della contrarietà di tali scelte ai doveri di sicurezza e del maggior rischio che esse apportavano a tutto il sistema del trasporto ferroviario, ma nel medesimo arco temporale hanno aumentato o non limitato le tutele nel settore del trasporto dei passeggeri e migliorato complessivamente il servizio per gli utenti”.
Aggiungendo poi che la tutela che l’attività economica indubbiamente merita, sia essa pubblica o privata, “non può prevalere sulla tutela della vita delle persone, dell’integrità fisica e dei beni di una moltitudine di cittadini che sono stati irrimediabilmente pregiudicati dalla consumazione dei reati per cui è stato celebrato il processo”.
Parole precise anche per la condanna comminata all’ex amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. E per la quale si legge che la sua condanna “non è illegale né illegittima in quanto risulta rispettato il principio del divieto di reformatio in peius” e sottolineando poi che “la pena irrogata per ciascuno dei reati satelliti, rispetto a quella di cui alla prima sentenza di appello, risulta diminuita in misura superiore ad un nono, onde deve concludersi che, nella sostanza, anche rispetto ai reati di lesioni e incendio colposo i giudici, nella determinazione della pena, hanno tenuto conto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche”.



