“È la settima volta che il giudice si esprime a nostro favore, quando per il ponte e quando per il cancello. Siamo contenti di aver vinto ma ci dispiace che a pagare siano i cittadini, noi compresi visto che abitiamo nel comune di Viareggio”. C’è soddisfazione nel Circolo Velico di Torre del lago e al contempo l’amaro in bocca perché ‘pagherà Pantalone’ per il nuovo pronunciamento da parte del tribunale di Lucca nella diatriba che li opponeva alla Fondazione Festival Pucciniano.
Dopo la condanna maturata ai primi di aprile sul caso del cancello, stavolta la materia del contendere riguardava il ponte col tribunale di Lucca presieduto dal giudice Giacomo Lucente che ha dichiarato “cessata la materia del contendere, ed in applicazione del principio della soccombenza virtuale condanna la Fondazione Festival Pucciniano al rimborso in favore del Circolo Velico di Torre del Lago Puccini ASD delle spese di lite, che liquida in 3228 euro oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP, nonché al rimborso delle spese di lite in favore di ICare s.r.l., che liquida in 1615 euro oltre maggiorazione spese generali”.
Quindi altri 3228 euro – più le spese – che la Fondazione dovrà dare come rimborso al Circolo Velico dopo quelli riguardanti la sentenza di pochi giorni fa.
Durante il contenzioso “Il Circolo ricorrente esponeva che l’intero complesso è di proprietà della Fondazione Festival Pucciniano – come scritto nella sentenza – concesso in locazione a ICare s.r.l., che a sua volta lo aveva concesso in sublocazione al Circolo con contratto del 1° gennaio 2022, per la durata di 6 anni rinnovabile; sia il contratto tra Fondazione ed ICare, sia il contratto di sublocazione, prevedono testualmente che ‘il ponte subirà chiusure necessarie allo svolgimento delle manifestazioni del Festival Puccini, nonché di altre manifestazioni culturali che si svolgeranno durante l’anno presso il Gran Teatro Giacomo Puccini. L’orario delle chiusure verrà comunicato con congruo anticipo’.”.
L’anno scorso poi il Circolo lamentava che “il nuovo presidente della Fondazione aveva chiuso il ponte per più giorni, e senza congruo preavviso, e da ultimo continuativamente nei giorni dal 17 al 20 luglio 2025, a partire dalle 19 del 17 luglio, con preavviso solo alle 13.32 del 17 luglio, così pregiudicando seriamente lo svolgimento della sua attività. Lamentava altresì che a partire dal 26 luglio 2025 il ponte era rimasto semi chiuso, cioè era stato aperto solo il segmento automatizzato”, “attuando una condotta che qualificava come meramente emulativa, in quanto in tal modo da un lato non è consentito il passaggio pedonale, dall’altro lo spazio lasciato aperto non consente il passaggio in sicurezza di una barca.”
Ve ne era poi nato uno scontro, anche presunti ritardi sui reclami, col Comune che il 25 ottobre aveva chiarito “che l’intero pontile su cui insiste il ponte mobile fa parte del demanio lacuale di Regione Toscana, che con decreto 970072022 lo ha concesso in suo per pubblica utilità per 19 anni al Comune di Viareggio”.
Motivo per cui il Circolo ha proposto un nuovo ricorso ex articolo 700 direttamente nei confronti del Comune che sarà giudicato il prossimo 24 aprile.
Se il motivo del contendere ha cessato di esistere, come specifica il tribunale nella sentenza, “Vanno però regolate le spese di lite, in base al criterio della ‘soccombenza virtuale’” con “La domanda del ricorrente”, ovvero il Circolo, “come evidenziato nel provvedimento del 20.8.2026 e nelle successive integrazioni del 21.8.2026 e 22.8.2026”, che “è palesemente fondata quanto alle chiusure, disposte unilateralmente dalla Fondazione, senza rispettare le previsioni contrattuali, che la Fondazione è tenuta a rispettare, senza poter pretendere di attuare diverse modalità non concordate”.
“È altresì palesemente fondata – prosegue il testo della sentenza – quanto alla apertura della sola parte automatizzata, e non dell’intero ponte mobile, in quanto le previsioni contrattuali fanno riferimento all’intero ponte mobile, per tutta la sua larghezza, e non consentono in alcun modo alla Fondazione di aprirlo solo a metà, creando quantomeno rallentamenti all’entrata ed uscita delle imbarcazioni, se non un vero e proprio pericolo in caso di moto ondoso accentuato, e violando altresì palesemente la normativa sulla larghezza degli accessi ai porti invocata dal Circolo”.
“Tale doglianza non costituisce domanda nuova” sottolinea la sentenza con la Fondazione che “va pertanto condannata al rimborso in favore del Circolo delle spese di lite, liquidate in dispositivo con gli importi medi previsti per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile di complessità bassa, senza la fase istruttoria in quanto non effettuata”.
Da parte sua la Fondazione ha emesso un comunicato nel quale sottolinea che “ il Tribunale di Lucca conferma la natura demaniale del pontile del Gran Teatro”, dove “prende atto con soddisfazione dell’Ordinanza del 10 aprile 2026, con la quale il Collegio del Tribunale di Lucca ha dichiarato cessata la materia del contendere nel procedimento di reclamo promosso dal Circolo Velico in ordine alla chiusura del ponte mobile che collega il Belvedere Puccini al Parco della Musica e al Gran Teatro Giacomo Puccini”, dicendo che “La Fondazione Festival Pucciniano rileva come quanto affermato dal Tribunale corrisponda alla linea da sempre sostenuta in ogni sede istituzionale e giudiziale”.
“Ne consegue, sul piano giuridico – prosegue la nota della Fondazione – che ogni patto o contratto tra privati intervenuto in passato avente ad oggetto il medesimo bene demaniale deve ritenersi nullo e inefficace. La Fondazione ribadisce la propria volontà di conformarsi integralmente a quanto stabilito dal tribunale. Quanto alle spese di lite poste a carico della Fondazione, si ritiene che tale statuizione risulti non coerente con l’accertamento di merito contenuto nella stessa ordinanza. La Fondazione si riserva pertanto ogni azione e impugnazione nelle sedi opportune”.
Torre del Lago, nuova sconfitta per il Pucciniano contro il Circolo Velico: dovrà pagare altre 3228 euro più spese




