Il tribunale di Lucca “ rigetta il ricorso” e “condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese di lite, che liquida in 2.740 euro per compensi oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa in misura di legge”. Questa la sentenza del giudice Anna Martelli ed emessa oggi, 21 luglio, sull’ormai annoso caso del ponticello mobile sul lago di Massaciuccoli che congiunge banchina e parco del Gran Teatro Puccini che ha visto protagonisti prima Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Festival Pucciniano e poi tra il primo e il comune di Viareggio una volta accertato che la regione Toscana aveva attribuito all’ente gestione, manutenzione e responsabilità dell’infrastruttura.
Il ricorso era nato, come si legge nella sentenza, a seguito della comunicazione dello scorso 27 gennaio da parte del Comune “dell’inizio di lavori pubblici afferenti la realizzazione di un nuovo pontile sul lago e la contestuale chiusura del ponte mobile per il periodo di svolgimento degli stessi”.
A fronte di tale chiusura, il Circolo Velico ricorrente ha agito ex art. 700. per accertare il suo diritto di svolgere attività velica sull’area lacuale predetta e di avvalersi delle strutture per le quali aveva stipulato un contratto di sublocazione con la società ICare prima del rilascio della concessione, chiedendo all’autorità giudiziara procedente di inibire al comune di Viareggio la chiusura temporanea del ponte mobile ovvero, in via subordinata, di disciplinare le tempistiche di apertura e di chiusura dello stesso.
Nella sentenza si legge che “dalla prova documentale risulta che il diritto soggettivo invocato dal ricorrente non trova fondamento in un titolo concessorio sull’area lacuale di cui si verte, bensì in un contratto di sublocazione stipulato con la società ICare prima della concessione rilasciata dalla regione Toscana al comune di Viareggio, pacificamente non opponibile all’ente concessionario nella parte in cui ha ad oggetto la disciplina di utilizzazione di beni demaniali (quale il ponte mobile indicato nel provvedimento di concessione), così come risulta inopponibile il contratto di locazione stipulato tra la Fondazione Festival Puccini e la società Icare”.
Inoltre, stando a quanto si legge nella sentenza “anche la prova documentale costituita dalla nota emessa dalla regione Toscana nel mese di settembre 2025 in riscontro ad una segnalazione circa problematiche del ponte mobile, chiarisce espressamente che tale manufatto è oggetto di concessione in favore del comune di Viareggio e che quest’ultimo è l’unico soggetto responsabile per la gestione, manutenzione e verifica delle condizioni di sicurezza dell’attraversamento”
Nella medesima nota la regione Toscana “ha precisato, altresì, che non risultano attive pratiche di concessione di area demaniale con finalità di ormeggio sull’area lacuale in questione, né in carico al comune di Viareggio né ad altri soggetti; circostanza poi confermata dall’Autorità Portuale Regionale, con una nota datata 29 settembre 2025”, una precisazione di cui “deve ritenersi consapevole il ricorrente, poiché dai documenti acquisiti al giudizio emerge che in data 29 ottobre 2025 ha presentato un’istanza di concessione alla regione Toscana per la medesima area lacuale, con ciò riconoscendone implicitamente la natura demaniale”.
Conseguentemente, come si precisa nella sentenza, “non può ritenersi sussistente il requisito del fumus boni iuris poiché la posizione soggettiva vantata dal Circolo Velico non trova fondamento in un titolo opponibile al Comune concessionario, costituendo semmai una situazione di fatto, parimenti inopponibile al Comune poiché avente ad oggetto un bene demaniale. La ritenuta insussistenza del presupposto del fumus boni iuris rende superflua ogni ulteriore indagine in merito al periculum in mora. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato”.



