Elezioni Viareggio, il Tar ordina la verifica in 4 seggi

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Toscana non annulla (né conferma) subito l’esito delle elezioni, ma dispone una verifica su 4 sezioni prima di prendere la decisione finale. È, in estrema sintesi, quanto deciso via pec dal Tar in merito al ricorso presentato da Federica Maineri e dal centrosinistra viareggino sull’esito delle ultime elezioni di Viareggio che hanno portato alla vittoria della sindaca Sara Grilli.

“L’ordinanza istruttoria con la quale il Tar ha disposto la verificazione è la conferma della serietà e della correttezza dell’iniziativa giudiziale intrapresa – commentano gli avvocati della ricorrente Simone Leo e Stefano Genick – Il tribunale ha ritenuto non fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso spiegate dal Comune e dai controinteressati e ha spiegato, nell’ordinanza, che le censure avanzate dalla ricorrente sono potenzialmente idonee a condurre all’annullamento, in tutto o in parte, delle elezioni. Da qui l’inequivocabile sussistenza dell’interesse al ricorso”.

Per la maggior parte delle sezioni contestate il Tar ritiene che le discordanze siano risolvibili solo attraverso i documenti già in atti, senza necessità di riaprire i plichi mentre per le sezioni 17, 35, 60 e 61 (la prima alle Viani, la seconda al Varignano e le altre due a Torre del Lago) invece, giudica che il solo confronto documentale non basti a chiarire la situazione, perché permarrebbero dubbi sulla tracciabilità e sulla custodia continua del materiale elettorale – possibili schede autenticate non conteggiate, eventuali sostituzioni o la scheda “in più” trovata nell’urna e via dicendo – e di conseguenza ordina una verificazione (art. 66 c.p.a.), cioè un accertamento tecnico con apertura dei plichi.

“Abbiamo lasciato al Tribunale – proseguono Leo e Genick – come già scritto nell’atto introduttivo del giudizio, la valutazione di quale fosse l’ambito ed il perimetro sul quale svolgere la verificazione ed il tribunale, riservata da parte degli scriventi ogni ulteriore valutazione sul punto, ha ritenuto che in 4 sezioni la riapertura delle buste è indispensabile, non essendo possibili o sufficienti ricostruzioni di carattere presuntivo su quale possa essere l’origine delle irregolarità riscontrate. Il ricorso ha ottenuto il risultato che si era prefisso.” così”.

“È la vittoria della trasparenza e la sconfitta di chi avrebbe voluto, del tutto legittimamente ma in modo politicamente sbagliato, non compiere alcuna verifica – sottolinea Maineri – La trasparenza è il veicolo per verificare se ci sia stata o meno lesione delle regole democratiche, che presidiano valori che non dovrebbero appartenere ad una sola parte politica. Era ciò che volevamo ed attenderemo con grande serenità gli esiti della verificazione”.

Uno dei passaggi chiave di quanto disposto dal Tar si legge a pagina 8, dove si spiega che: “i vizi dedotti, ove la verificazione confermi l’effettivo mancato rinvenimento di schede autenticate, la presenza nell’urna di schede eccedenti rispetto al numero dei votanti o, comunque, una discontinuità non altrimenti spiegabile nella tracciabilità e nella custodia del materiale elettorale, potrebbero assumere rilievo invalidante anche indipendentemente dalla dimostrazione della prova di resistenza in termini strettamente aritmetici, in quanto incidenti direttamente sulle garanzie fondamentali poste a presidio della libertà, genuinità e trasparenza del voto, purché le anomalie accertate integrino un quadro indiziario grave, preciso e concordante e non siano riconducibili a meri errori di verbalizzazione o confezionamento”.

Per quanto riguarda lo svolgimento del riconteggio, ci sarà un verificatore nominato -il prefetto di Lucca o un suo delegato estraneo alle operazioni elettorali – che avrà il compito di ricostruire, sezione per sezione, la quadratura esatta tra schede consegnate, autenticate, votate, residue e deteriorate, rispondendo a quesiti molto dettagliati per ciascuna delle 4 sezioni. L’accertamento è circoscritto alle specifiche discrepanze denunciate nel ricorso, senza estendersi alla ricerca di altri vizi o al riesame della validità dei singoli voti (salvo casi puntuali indicati) e la verifica andrà completata entro 90 giorni con la relazione che andrà depositata nei 20 giorni successivi.

L’udienza successiva è già stata fissata al 24 febbraio 2027, quando il Tar deciderà nel merito anche sulla base dei risultati della verificazione.

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